perchè il test anti droga

In attesa che il Governo porti in discussione il testo del nuovo Accordo per la disciplina dei controlli sul consumo (in ambito lavorativo) di alcol e droghe, in rete si trovano numerose informazioni non corrette e incomplete, unite a delle proposte su un testo ancora “in bozza”.
La bozza che circola ha come Oggetto: lntesa, ai sensi (…), tra il Governo, le Regioni (…) sul documento “lndirizzi per Ia prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza (…)” e non è altro che una di richiesta di assenso tecnico alla Commissione Salute da parte della Regione Piemonte, che svolge le funzioni di coordinamento all’interno della Conferenza Stato Regioni.

La Conferenza Stato-Regioni prevede di abolire la distinzione delle categorie tra gli elenchi di alcol e droga prevedendo nel contempo un singolo elenco di mansioni che comprende a titolo esemplificativo: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri, addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevatori (PLE), autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose, gru per autocarro, pale caricatrici frontali, trattori, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, escavatori, terne.

Ad oggi quindi non è ancora in vigore alcuna nuova norma a sostituzione della precedente sul tema alcol e droghe sul lavoro e fa ancora fede l’Intesa del 30 ottobre 2007 che la stessa Conferenza Stato-Regione ha provveduto, con l’atto del 18 settembre 2008, all’approvazione di un documento, elaborato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (avvalendosi del contributo di un apposito Gruppo tecnico) con il quale sono state individuate le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (Gazzetta Ufficiale N. 236 del 8 Ottobre 2008).

Nella fattispecie le categorie sottoposte a controllo sono quelle indicate nell’allegato al Provvedimento sopracitato e ricadono nelle seguenti aree a titolo di esempio:
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’impiego di gas tossici; fabbricazione e uso di fuochi di artificio.
2) Attività di trasporto
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

Gli accertamenti sanitari che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare a sue spese nell’ambito del rispetto della normativa prevedono due livelli obbligatori: accertamenti preventivi e controlli periodici.

Prima di adibire un lavoratore a una delle mansioni prima citate il datore di lavoro deve richiedere al medico competente ( Medicina del Lavoro) gli accertamenti sanitari del caso. Il medico competente quindi verifica l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test antidroga medicina del lavoro, avvisando l’interessato almeno 24 ore prima.

Nel caso poi che i lavoratori siano addetti alle mansioni sopracitate, è necessario effettuare visite mediche periodiche da parte del medico competente con frequenza almeno annuale. Al lavoratore interessato viene comunicata la data e il luogo dell’accertamento al massimo 24 ore prima dello stesso. Qualora non si sottoponesse all’accertamento di assenza di tossicodipendenza, verrà schedulato un nuovo accertamento entro 10 giorni. In caso di rifiuto immotivato del lavoratore, il datore di lavoro dovrà farlo cessare dalle mansioni a rischio, fino all’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza.

La sorveglianza sanitaria, per questi lavoratori, si divide in due fasi: la prima relativa all’accertamento da parte del medico competente (visita medico-tossicologica e ricerca delle droghe sulle urine) ed una seconda, in caso di positività della prima, a cura delle strutture sanitarie competenti (SER.t) a cui il lavoratore avrà diritto per accedere a programmi di recupero insieme alla sospensione del rapporto di lavoro.